Il settore delle costruzioni genera ogni anno una quota rilevante dei rifiuti speciali prodotti in Italia. La maggior parte di questi materiali — calcestruzzo, laterizi, miscele bituminose, terre da demolizione — non è destinata a finire in discarica: con il giusto processo di recupero può tornare in cantiere sotto forma di aggregato riciclato. Il passaggio giuridico che rende possibile questa trasformazione si chiama End of Waste, ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto.
In questa guida vediamo cosa prevede la disciplina End of Waste per i rifiuti inerti, come si è passati dal D.M. 152/2022 al D.M. 127/2024, quali criteri deve rispettare un aggregato recuperato per essere immesso sul mercato e quali vantaggi concreti offre a imprese edili, direttori lavori e stazioni appaltanti.
Cosa significa End of Waste e perché riguarda gli inerti
L'End of Waste è l'istituto giuridico, previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in attuazione della direttiva 2008/98/CE, che stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa a tutti gli effetti un prodotto. Perché la cessazione avvenga devono essere soddisfatte quattro condizioni generali:
- la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- sono rispettati i requisiti tecnici per gli scopi specifici e le norme applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo non comporta impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione — quelli identificati nel capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) — queste condizioni generali sono state tradotte in criteri puntuali da un regolamento dedicato. È qui che entrano in gioco i decreti ministeriali specifici di settore.
Il regolamento in vigore: il D.M. 127/2024 ha sostituito il D.M. 152/2022
Il primo regolamento End of Waste per gli inerti è stato il D.M. 27 settembre 2022, n. 152, che ha disciplinato la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per gli altri rifiuti inerti di origine minerale. Il decreto ha avuto il merito di dare certezza giuridica al settore, ma alcuni limiti tecnici molto stringenti ne hanno reso complessa l'applicazione operativa per gli impianti di recupero.
Il legislatore è quindi intervenuto con il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, entrato in vigore il 26 settembre 2024. Attenzione a un punto che genera confusione: il nuovo decreto non ha "modificato" il precedente, lo ha abrogato e sostituito integralmente. Oggi il riferimento normativo corretto da citare è quindi il D.M. 127/2024, non più il D.M. 152/2022.
Il regolamento si compone di 9 articoli e 3 allegati tecnici. Le novità principali riguardano:
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione, estesa anche ai rifiuti abbandonati (codice EER 20 03 01);
- limiti qualitativi nuovi e più favorevoli per la concentrazione dei contaminanti, differenziati in funzione dei diversi usi previsti per l'aggregato recuperato;
- semplificazioni procedurali rilevanti per i gestori degli impianti di recupero.
Il regolamento ha previsto anche un periodo transitorio: i produttori di aggregato recuperato hanno avuto tempo fino al 25 marzo 2025 (180 giorni dall'entrata in vigore) per presentare all'autorità competente l'aggiornamento della comunicazione o l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.
L'impostazione di fondo resta quella di un equilibrio tra tutela ambientale e promozione dell'economia circolare: più flessibilità negli usi, più rigore nei controlli.
I criteri dell'Allegato 1: rifiuti ammissibili, processo e parametri
L'Allegato 1 del regolamento definisce la filiera completa che l'aggregato recuperato deve attraversare per cessare di essere rifiuto. Tre sono gli elementi chiave.
Rifiuti in ingresso ammissibili
Possono entrare nel processo di recupero solo i rifiuti inerti espressamente elencati, in larga parte appartenenti al capitolo EER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione): calcestruzzo, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscele bituminose senza catrame, terre e rocce non contaminate, rifiuti misti da C&D. Sono esclusi i rifiuti pericolosi e quelli contenenti amianto.
Processo di lavorazione
Il processo minimo prevede operazioni di selezione, separazione delle frazioni estranee (metalli, plastiche, legno, gesso), frantumazione e vagliatura, fino a ottenere una granulometria controllata e costante.
Requisiti dell'aggregato recuperato
Il materiale in uscita deve rispettare i valori limite di concentrazione per le sostanze indicate nelle tabelle dell'Allegato 1 — verificati con prove di cessione e analisi sul tal quale — oltre ai requisiti prestazionali delle norme tecniche di prodotto, come la UNI EN 12620 per gli aggregati per calcestruzzo e la UNI EN 13242 per i materiali non legati impiegati in opere di ingegneria civile e costruzione di strade.
Gli scopi specifici dell'Allegato 2: dove si può usare l'aggregato recuperato
Rispettare l'Allegato 1 non basta: il produttore deve anche verificare l'idoneità tecnica del materiale rispetto allo scopo specifico di utilizzo previsto dall'Allegato 2. Tra gli impieghi ammessi rientrano, a titolo indicativo:
- sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali;
- strati di fondazione e rilevati;
- recuperi ambientali, riempimenti e colmatazioni;
- confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici.
La logica è chiara: a ogni destinazione d'uso corrispondono requisiti coerenti con il livello di esposizione ambientale. Un aggregato destinato a un riempimento non confinato deve offrire garanzie diverse rispetto a uno inglobato in una matrice cementizia. Per chi progetta e dirige i lavori questo significa poter scegliere il materiale riciclato giusto con riferimenti normativi certi, come abbiamo approfondito nella guida agli aggregati riciclati per calcestruzzo secondo la normativa italiana. L'elenco completo e aggiornato degli scopi specifici va comunque letto direttamente nell'Allegato 2 del decreto.
La Dichiarazione di Conformità: l'obbligo chiave del produttore
Il rispetto dei criteri End of Waste è attestato dal produttore dell'aggregato recuperato attraverso la Dichiarazione di Conformità (DDC), redatta secondo il modello dell'Allegato 3 del regolamento. La DDC accompagna ogni lotto di materiale e ne certifica la rispondenza ai requisiti per lo scopo dichiarato.
Al produttore sono richiesti inoltre:
- la conservazione di un campione di aggregato recuperato per ciascun lotto, per eventuali verifiche;
- l'applicazione di un sistema di gestione della qualità che presidi campionamenti, analisi e tracciabilità;
- la conservazione della documentazione e la messa a disposizione delle autorità di controllo.
Per l'impresa che acquista il materiale, la DDC è la garanzia documentale da allegare al fascicolo di cantiere: dimostra che l'aggregato impiegato non è un rifiuto, ma un prodotto conforme. Sul fronte opposto della filiera — il conferimento dei rifiuti inerti all'impianto — restano invece validi gli adempimenti di tracciabilità che abbiamo descritto nella guida allo smaltimento dei rifiuti inerti da cantiere.
I vantaggi per imprese, direttori lavori e stazioni appaltanti
Una disciplina End of Waste chiara conviene a tutta la filiera delle costruzioni. I benefici principali:
- certezza giuridica: l'aggregato recuperato con DDC è un prodotto, non un rifiuto — niente formulari né autorizzazioni al trasporto per il suo impiego;
- conformità ai CAM: i Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia — oggi il D.M. MASE 24 novembre 2025, obbligatorio dal 2 febbraio 2026 in sostituzione del D.M. 256/2022 — richiedono quote minime di materia recuperata o riciclata nei materiali da costruzione per gli appalti pubblici, e gli aggregati End of Waste contribuiscono a soddisfarle;
- riduzione dei costi di smaltimento: il demolito ben gestito diventa risorsa anziché onere;
- minore pressione sulle cave e sulle discariche, a vantaggio del territorio.
Il ciclo virtuoso è completo quando la demolizione viene impostata fin dall'inizio per massimizzare il recupero: dal demolito selezionato al nuovo calcestruzzo il passo è breve, come raccontiamo nell'articolo sul riciclo del cemento in 4 passi.
L'esperienza Orobica Inerti
Nel nostro impianto di Osio Sopra (Bergamo) applichiamo ogni giorno i principi dell'economia circolare che la disciplina End of Waste ha reso pienamente operativi. Ritiriamo rifiuti inerti da costruzione e demolizione conferiti dalle imprese del territorio bergamasco e li trasformiamo, attraverso il nostro impianto di trattamento con selezione automatizzata, in aggregati riciclati marcati CE conformi alle norme UNI EN 12620 e UNI EN 13242.
Il nostro laboratorio interno presidia campionamenti e controlli di qualità su ogni lotto, mentre il magazzino automatizzato 4.0 garantisce tracciabilità e costanza delle caratteristiche del materiale. Alle imprese offriamo così un doppio servizio: il conferimento degli inerti da demolizione con piena tracciabilità documentale e la fornitura di aggregati riciclati idonei a sottofondi, riempimenti e confezionamento di calcestruzzi, anche per appalti soggetti a CAM. Tutto si rigenera: per noi non è solo un payoff, è il modello industriale che portiamo avanti dal 1970.
Conclusione
Il D.M. 127/2024 ha dato al settore degli inerti un quadro End of Waste più maturo: ambito di applicazione ampliato, parametri differenziati per destinazione, semplificazioni procedurali e responsabilità documentali chiare in capo al produttore. Per le imprese edili e i direttori lavori significa poter impiegare aggregati riciclati con la stessa sicurezza giuridica e tecnica dei materiali di cava, contribuendo agli obiettivi di economia circolare e ai requisiti CAM degli appalti pubblici. La chiave operativa resta affidarsi a impianti di recupero strutturati, in grado di garantire controlli, marcatura CE e Dichiarazione di Conformità su ogni fornitura.
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Contenuto verificato e aggiornato al 24 agosto 2026. Riferimenti: art. 184-ter D.Lgs. 152/2006; direttiva 2008/98/CE; D.M. 28 giugno 2024 n. 127, in vigore dal 26/09/2024, che ha abrogato e sostituito il D.M. 27 settembre 2022 n. 152 (termine transitorio per l'aggiornamento di comunicazioni e autorizzazioni: 25/03/2025); D.M. MASE 24 novembre 2025 (CAM edilizia), G.U. n. 281 del 3/12/2025; UNI EN 12620; UNI EN 13242.
