Introduzione
L'uso di aggregati riciclati nel calcestruzzo strutturale non è più un'eccezione: è una scelta premiata dagli appalti pubblici, richiesta dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e tecnicamente sicura quando si rispetta la normativa. Ma la confusione sul tema è ancora molta, soprattutto fra committenti e imprese abituate al solo naturale.
In questo articolo chiariamo che cosa dice la normativa italiana sugli aggregati riciclati, dove possono sostituire il naturale e quali controlli servono prima del getto.
La norma di riferimento: UNI EN 12620
La norma europea armonizzata UNI EN 12620 definisce le caratteristiche degli aggregati per calcestruzzo e ammette esplicitamente gli aggregati riciclati, classificandoli per tipologia (Rc — da calcestruzzo; Ru — non legati; Rb — laterizi; Ra — asfalto; Rg — vetro; X — altro; FL — galleggianti).
Per l'uso strutturale la combinazione più diffusa è Rc + Ru ≥ 90%, con limiti sulle altre frazioni. La norma fissa anche i parametri meccanici (resistenza al gelo/disgelo, Los Angeles) e chimici (solfati, cloruri) che l'aggregato deve rispettare.
I CAM edilizia: dal 2 febbraio 2026 vale il D.M. 24 novembre 2025
I Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia sono lo strumento che impone agli appalti pubblici quote minime di materia prima seconda. Il decreto oggi in vigore è il D.M. MASE 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e obbligatorio in tutte le procedure di appalto pubblico dal 2 febbraio 2026. Ha sostituito il precedente D.M. 256 del 23 giugno 2022 e il D.M. 5 agosto 2024, che non sono più il riferimento da citare in gara.
Per il calcestruzzo il nuovo decreto conferma un contenuto minimo di materiale riciclato pari al 5%; per i materiali di riempimento richiede almeno il 30% di aggregati riciclati. Per calcestruzzo e prefabbricati è previsto un periodo transitorio di 36 mesi entro il quale il contenuto di riciclato può essere attestato come percentuale complessiva.
Attenzione al regime transitorio: il D.M. 256/2022 continua ad applicarsi alle procedure e ai contratti basati su progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi validati durante la sua vigenza, ma solo se il bando o gli inviti sono pubblicati entro tre mesi dalla validazione.
In sintesi: nei lavori pubblici l'aggregato riciclato non è solo ammesso, è obbligatorio entro soglie minime, e la mancata dimostrazione ha conseguenze sull'aggiudicazione.
NTC 2018: fino a C45/55 con il 20% di riciclato
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 gennaio 2018), al §11.2.9.2, consentono l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo nei calcestruzzi strutturali secondo i limiti della Tabella 11.2.III:
- Demolizioni di edifici (macerie): classe C8/10, fino al 100%
- Demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. (frammenti di calcestruzzo ≥ 90%, UNI EN 933-11:2009): fino al 60% per classi ≤ C20/25, fino al 30% per classi ≤ C30/37, fino al 20% per classi ≤ C45/55
- Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati: fino al 15% per una classe inferiore a quella di origine, fino al 10% per la stessa classe
Il tetto superiore è quindi la classe C45/55 con il 20% di aggregato grosso riciclato — un campo di impiego molto più ampio di quanto comunemente si creda, e nettamente più ampio delle NTC 2008, che si fermavano al C30/37. La condizione posta dalla norma è che la miscela confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata, oltre che accettata in cantiere secondo le procedure delle NTC stesse.
Tutti gli aggregati — naturali e riciclati — devono essere marcati CE secondo il sistema 2+, con dichiarazione di prestazione (DoP) e controllo di produzione in fabbrica (FPC). La cava o l'impianto deve essere certificato da un organismo accreditato (in Italia ICMQ è il principale).
Cosa verificare prima del getto
Prima di impiegare aggregati riciclati in cantiere, il direttore lavori dovrebbe:
- Richiedere la DoP aggiornata del fornitore e la marcatura CE
- Verificare la classe dell'aggregato e il contenuto di frammenti di calcestruzzo, che deve superare il 90% per l'uso strutturale
- Controllare l'assorbimento d'acqua (più alto del naturale) e compensare nel mix design
- Verificare che la percentuale di impiego rispetti la Tab. 11.2.III per la classe di resistenza prevista in progetto
- Conservare campioni per i controlli di accettazione
L'esperienza Orobica Inerti
Il nostro impianto di recupero a Osio Sopra produce aggregati riciclati certificati ICMQ sia per uso legato (sottofondi, misto cementato) sia per calcestruzzo strutturale. Ogni lotto è accompagnato da DoP e documentazione tracciabile dalla raccolta del demolito fino al prodotto finito.
Conclusione
Usare aggregati riciclati nel calcestruzzo è oggi una scelta sostenibile, normata e tecnicamente affidabile. La normativa italiana lo prevede fino alla classe C45/55, i CAM lo richiedono e la filiera — quando ben tracciata — offre garanzie paragonabili al naturale. Il passaggio da "esperimento" a pratica standard dipende soprattutto dalla consapevolezza di committenti e progettisti.
Vuoi sapere se il tuo prossimo progetto può usare calcestruzzo con aggregato riciclato? Contatta il nostro ufficio tecnico per una consulenza gratuita.
Contenuto verificato e aggiornato al 24 agosto 2026. Riferimenti: NTC 2018, D.M. 17/01/2018, §11.2.9.2 e Tab. 11.2.III (Suppl. ord. n. 8 alla G.U. n. 42 del 20/02/2018); D.M. MASE 24 novembre 2025, G.U. n. 281 del 3/12/2025; UNI EN 12620; UNI EN 933-11:2009.
