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RENTRI: la tracciabilità digitale dei rifiuti per le imprese edili

La scadenza da segnare: 15 settembre 2026

Se cerchi una sola data, è questa. Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo è ammesso, in alternativa al digitale, fino al 15 settembre 2026. Dal 16 settembre 2026 i soggetti iscritti dovranno operare stabilmente con il FIR digitale (xFIR).

La proroga è stata disposta dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026 n. 26. Lo stesso articolo (comma 5-septies) stabilisce che le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Cos'è il RENTRI

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema informatico del Ministero dell'Ambiente che sostituisce progressivamente i registri di carico e scarico cartacei e i formulari con versioni digitali tracciabili end-to-end. La sua istituzione è prevista dal D.Lgs. 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs. 116/2020, con disciplina attuativa nel D.M. 59/2023.

Le scadenze di iscrizione

L'iscrizione al RENTRI è avvenuta per scaglioni progressivi, in base a categoria e dimensione:

  • 15 dicembre 2024 — enti e imprese con più di 50 dipendenti
  • 15 giugno 2025 — enti e imprese con più di 10 dipendenti
  • 15 dicembre 2025 — tutti gli altri soggetti obbligati (imprese edili incluse)

Il registro di carico e scarico in formato digitale è obbligatorio per i soggetti del primo scaglione dal 13 febbraio 2025; per gli scaglioni successivi l'obbligo decorre dalla rispettiva iscrizione. Il registro si tiene con il proprio gestionale oppure con i servizi di supporto messi a disposizione dal portale RENTRI.

Cartaceo e digitale convivono fino a settembre 2026

Questo è il punto più frequentemente equivocato: nel periodo transitorio i formulari cartacei non sono vietati. Fino al 15 settembre 2026 il produttore o detentore può scegliere, per ogni singolo trasporto, se emettere il FIR in formato cartaceo o digitale.

Attenzione però a un vincolo operativo importante: la scelta fatta all'emissione vincola tutta la filiera. Se il FIR nasce digitale, trasportatore e destinatario devono gestirlo in digitale; se nasce cartaceo, tutti gli operatori proseguono nello stesso formato. È una cosa da concordare in anticipo con il trasportatore e con l'impianto di destino, non da scoprire al cancello.

Cosa deve fare un'impresa edile

  1. Identificarsi sul portale rentri.gov.it tramite SPID/CIE del legale rappresentante.
  2. Pagare il diritto di iscrizione annuale.
  3. Abilitare le persone che compileranno registri e formulari digitali.
  4. Configurare i registri per ciascuna unità locale.
  5. Prepararsi al 16 settembre 2026: verificare che il gestionale emetta xFIR e che trasportatori e impianti di destino siano allineati.

Le sanzioni: attenzione ai numeri che circolano

Sul tema circolano cifre molto gonfiate. Il riferimento corretto per il trasporto di rifiuti senza formulario o con dati incompleti o inesatti nel formulario è l'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro.

Le sanzioni specifiche per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, come detto, scattano dal 15 settembre 2026. Sono importi gestibili, ma la sanzione non è l'unico rischio: un formulario irregolare può bloccare uno scarico in impianto e fermare il cantiere per la giornata.

Impatti concreti sui cantieri

  • Per emettere e firmare FIR digitali serve una connessione dati utilizzabile, oppure una procedura di emissione dall'ufficio
  • Il direttore tecnico o il responsabile ambiente deve essere abilitato al portale
  • Il formato scelto va concordato con vettore e destinatario prima della partenza
  • Il passaggio al digitale elimina la vidimazione e riduce gli archivi cartacei

Come semplificare con un fornitore integrato

Lavorare con un'impresa che gestisce internamente trasporto e recupero rifiuti riduce il numero di attori della filiera e quindi il carico documentale — e rende più semplice allineare il formato del formulario. Orobica Inerti supporta i clienti nella gestione dei FIR, dei registri e della documentazione End of Waste.

Conclusione

Il RENTRI non è una complicazione: è un'occasione per professionalizzare la gestione rifiuti in cantiere. La finestra transitoria però si chiude: chi arriva al 16 settembre 2026 senza aver provato il flusso digitale con i propri vettori rischia di fermarsi proprio sul carico.

Hai dubbi sull'iscrizione RENTRI o sui FIR digitali? Contatta il nostro ufficio tecnico. Leggi anche la guida allo smaltimento rifiuti inerti.

Contenuto verificato e aggiornato al 24 agosto 2026. Riferimenti: art. 13 D.L. 31/12/2025 n. 200, convertito in L. 27/02/2026 n. 26 (FIR cartaceo ammesso fino al 15/09/2026; comma 5-septies sulle sanzioni); art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 116/2020; D.M. 59/2023; portale rentri.gov.it.